Art. 7.
(Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità).

      1. Al fine di favorire l'avvio di iniziative di autoimprenditorialità da parte di lavoratori ad alta professionalità, possono essere istituiti, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie di dirigenti e quadri, fondi rotativi bilaterali per le iniziative imprenditoriali dei lavoratori ad alta qualificazione, di seguito denominati «fondi», finanziati con entrate da definire tramite la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento.
      2. I fondi possono accedere alle contribuzioni pubbliche già previste dalle legislazioni nazionale e regionali vigenti che hanno come finalità lo sviluppo del territorio e il finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità.
      3. I fondi possono essere costituiti dalle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi

 

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di cui al comma 1 anche nell'ambito di un fondo bilaterale già esistente, con gestione separata.
      4. I fondi possono anche operare acquisendo temporaneamente quote di capitale di rischio delle costituende imprese o agevolando il reperimento del capitale di debito fornendo provvista agevolata alle banche.
      5. I lavoratori interessati devono aver rivestito la qualifica di dirigente o di quadro per almeno tre anni prima della costituzione della società. La qualifica è certificata dall'ultima azienda presso la quale hanno lavorato i soggetti interessati al finanziamento.
      6. Il fondo può convenzionarsi con istituti bancari o con consorzi fidi per l'istruttoria e la gestione dei finanziamenti e per il collegamento con altre forme di finanziamento esistenti a livello territoriale.
      7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.